Avviso pulizia terreni

Art. 14 Regolamento polizia urbana– Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte

Data:

22 aprile 2025

Descrizione

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana:

1. A cura dell’utilizzatore dell’area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro e di igiene tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l’accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l’emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.

2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti, l’utilizzatore o il proprietario dell’area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazione e di disinfestazione.

3. Tutti i proprietari e i conduttori di terreni e giardini ubicati sul territorio comunale sono obbligati a mantenere un’adeguata e costante pulizia del terreno mediante sfalcio dell’erba, potatura di siepi e taglio dei rami, nonché la corretta manutenzione e monitoraggio degli alberi al fine di prevenire la caduta degli stessi o dei rami nell’eventualità di eventi atmosferici importanti, a tutela della pubblica incolumità.

4. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono porre in atto, oltre alle misure dei precedenti commi, le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione dell’immobile da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l’integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all’edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.

5. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 4, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino secondo le procedure di cui all’art. 3 entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

Fatte salve le diverse previsioni di legge, per le violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00

Allegati

A cura di

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Pagina aggiornata il 13/08/2025